CCNL: rinnovato il contratto collettivo del personale del comparto scuola

 

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. n. 200 del 29 agosto 2011, il rinnovo del Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto scuola.

 

Il  giorno  4  agosto  2011,  alle  ore  15.00,  presso  la  sede
dell'ARAN, ha avuto luogo l'incontro tra: 
      l'ARAN nella persona del Presidente 
      Dott. Sergio Gasparrini firmato 
    ed   i   rappresentanti   delle   seguenti    Confederazioni    e
Organizzazioni sindacali: 
    per le Confederazioni sindacali: 
      CGIL non firmato 
      CISL firmato 
      UIL firmato 
      CONFSAL firmato 
      CGU firmato 
    per le OO. SS. di categoria: 
      FLC/CGIL non firmato 
      CISL SCUOLA firmato 
      UIL SCUOLA firmato 
      CONFSAL SNALS firmato 
      GILDA UNAMS firmato 
    Al termine della riunione le parti hanno sottoscritto  l'allegato
Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo  al  personale  del
Comparto scuola, ai sensi dell'art. 9, comma 17, del D. L. 13  maggio
2011, n. 70, convertito, con modificazioni, nella legge n. 106 del 12
luglio 2011. 
    Premesso che: 
      l'art. 9, comma 17 del decreto-legge  n.  70/2011,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011,  n.  106,  prevede  la
definizione,    con    decreto    del    Ministro    dell'istruzione,
dell'universita'  e  della  ricerca,  di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze e  con  il  Ministro  per  la  pubblica
amministrazione  e  l'innovazione,  di   un   piano   triennale   per
l'assunzione a tempo indeterminato di personale docente, educativo ed
ATA per gli anni 2011-2013; 
      tale piano tiene conto  dei  posti  vacanti  e  disponibili  in
ciascun anno, delle relative  cessazioni  del  predetto  personale  e
degli effetti del processo  di  riforma  previsto  dall'art.  64  del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; 
      la definizione di detto piano avviene in esito ad una specifica
sessione negoziale concernente interventi in materia contrattuale per
il personale della scuola; 
      per garantire la sostenibilita'  economica  e  finanziaria  del
piano  e  la  conseguente  immissione  in  ruolo  del  personale   e'
necessario procedere ad una rimodulazione delle posizioni stipendiali
contrattualmente previste; 
 
                        Le parti concordano: 
 
 
                               Art. 1. 
 
 
             Campo di applicazione, durata e decorrenza 
 
    1. Il presente contratto collettivo  nazionale,  sottoscritto  ai
sensi e per gli effetti di cui all'art. 9, comma 17 del decreto-legge
n. 70/2011, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  12  luglio
2011, n. 106, si applica al personale appartenente al comparto di cui
all'art. 2, lettera I,  del  contratto  collettivo  nazionale  quadro
sottoscritto l'11 giugno 2007. 
    2. Le disposizioni del presente CCNL rimangono in vigore  fino  a
quando non siano sostituite dal successivo CCNL. 
    3.   Gli   effetti   giuridici   decorrono   dal   giorno   della
sottoscrizione, salvo diversa prescrizione del presente contratto. 
 
                               Art. 2. 
 
 
                 Rimodulazione posizioni stipendiali 
 
     1. Le posizioni stipendiali di cui alla tabella  B  allegata  al
CCNL sottoscritto il 23  gennaio  2009  sono  ridefinite  secondo  le
indicazioni di cui all'allegata tabella A. 
    2. Il personale gia' in servizio a tempo indeterminato alla  data
del 1o settembre 2010, inserito  o  che  abbia  maturato  il  diritto
all'inserimento nella pre-esistente fascia  stipendiale  «3-8  anni»,
conserva «ad personam» il maggior valore  stipendiale  in  godimento,
fino al conseguimento della fascia retributiva «9-14 anni». 
    3. Il personale gia' in servizio a tempo indeterminato alla  data
del  1o  settembre  2010,   inserito   nella   pre-esistente   fascia
stipendiale  «0-2  anni»,  conserva  il  diritto  a   percepire   «ad
personam», al compimento del periodo  di  permanenza  nella  predetta
fascia, il valore retributivo della pre-esistente fascia  stipendiale
«3-8 anni», fino al  conseguimento  della  fascia  retributiva  «9-14
anni». 
 

 


     Iscriviti alla Newsletter gratuita

 Invia  Stampa  Salva  Contatti Chiudi

Direzione Provinciale del Lavoro di Modena - http://www.dplmodena.it/