CCNL: rinnovato il contratto collettivo del personale del comparto scuola
E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. n. 200 del 29 agosto 2011, il rinnovo del Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto scuola.
Il giorno 4 agosto 2011, alle ore 15.00, presso la sede dell'ARAN, ha avuto luogo l'incontro tra: l'ARAN nella persona del Presidente Dott. Sergio Gasparrini firmato ed i rappresentanti delle seguenti Confederazioni e Organizzazioni sindacali: per le Confederazioni sindacali: CGIL non firmato CISL firmato UIL firmato CONFSAL firmato CGU firmato per le OO. SS. di categoria: FLC/CGIL non firmato CISL SCUOLA firmato UIL SCUOLA firmato CONFSAL SNALS firmato GILDA UNAMS firmato Al termine della riunione le parti hanno sottoscritto l'allegato Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del Comparto scuola, ai sensi dell'art. 9, comma 17, del D. L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, nella legge n. 106 del 12 luglio 2011. Premesso che: l'art. 9, comma 17 del decreto-legge n. 70/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, prevede la definizione, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di un piano triennale per l'assunzione a tempo indeterminato di personale docente, educativo ed ATA per gli anni 2011-2013; tale piano tiene conto dei posti vacanti e disponibili in ciascun anno, delle relative cessazioni del predetto personale e degli effetti del processo di riforma previsto dall'art. 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; la definizione di detto piano avviene in esito ad una specifica sessione negoziale concernente interventi in materia contrattuale per il personale della scuola; per garantire la sostenibilita' economica e finanziaria del piano e la conseguente immissione in ruolo del personale e' necessario procedere ad una rimodulazione delle posizioni stipendiali contrattualmente previste; Le parti concordano: Art. 1. Campo di applicazione, durata e decorrenza 1. Il presente contratto collettivo nazionale, sottoscritto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 9, comma 17 del decreto-legge n. 70/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, si applica al personale appartenente al comparto di cui all'art. 2, lettera I, del contratto collettivo nazionale quadro sottoscritto l'11 giugno 2007. 2. Le disposizioni del presente CCNL rimangono in vigore fino a quando non siano sostituite dal successivo CCNL. 3. Gli effetti giuridici decorrono dal giorno della sottoscrizione, salvo diversa prescrizione del presente contratto. Art. 2. Rimodulazione posizioni stipendiali 1. Le posizioni stipendiali di cui alla tabella B allegata al CCNL sottoscritto il 23 gennaio 2009 sono ridefinite secondo le indicazioni di cui all'allegata tabella A. 2. Il personale gia' in servizio a tempo indeterminato alla data del 1o settembre 2010, inserito o che abbia maturato il diritto all'inserimento nella pre-esistente fascia stipendiale «3-8 anni», conserva «ad personam» il maggior valore stipendiale in godimento, fino al conseguimento della fascia retributiva «9-14 anni». 3. Il personale gia' in servizio a tempo indeterminato alla data del 1o settembre 2010, inserito nella pre-esistente fascia stipendiale «0-2 anni», conserva il diritto a percepire «ad personam», al compimento del periodo di permanenza nella predetta fascia, il valore retributivo della pre-esistente fascia stipendiale «3-8 anni», fino al conseguimento della fascia retributiva «9-14 anni». |
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