Contratti: rinnovato il CCNL artigiano per acconciatori, estetisti e centri benessere

 

Confartigianato Benessere, CNA Benessere, Casartigiani e Claai Federnas-Unamem ed i Sindacati di categoria di Filcams Cgil e Uiltucs Uil hanno siglato l'accordo per il rinnovo del CCNL artigiano per le imprese di acconciatura, estetica, tricologia non curativa, tatuaggio, piercing e centri benessere (ad esclusione di quelli con sede presso strutture alberghiere, navi da crociera e stabilimenti termali). “

Il contratto ha durata triennale (dal 1° gennaio 2010 al 31 dicembre 2012) e prevede un aumento medio (per il terzo livello) di 75 euro, erogato in tre tranches:  1° ottobre 2011 - 1° aprile 2012 - 1° ottobre 2012.

 

Vacanza contrattuale

Per la vacanza contrattuale è stata prevista una tantum di €. 115,00 per il 2009 e per i lavoratori in forza al 1° di ottobre 2011 una tantum di 220,00 €.

 

Apprendisti
Per i lavoratori apprendisti che sono in possesso di titolo di studio post-obbligo o qualifica viene riconosciuta la retribuzione al 100% dal nono semestre (alla fine del quarto anno).


Ferie
Ai fini del calcolo delle ferie vengono superati i giorni di calendario che fino al 30/9/2011 erano 28, dall’1ottobre 2011 si considerano 20 giorni lavorativi per la prestazione di lavoro svolta su 5 giorni (settimana corta),mentre ai fini del godimento non vengono considerati il sabato e la domenica, e per chi ha una prestazione settimanale distribuita su 6 giorni, sono 24 giorni lavorativi da godere e non viene considerata la domenica.
A partire dal 1° ottobre 2011 ai lavoratori che hanno anzianità di servizio superiore a cinque anni, le ferie da godere sono:
22 giorni lavorativi con prestazione su cinque giorni
26 giorni lavorativi con prestazione su sei giorni


Periodo di carenza
dal 1° dicembre 2011 in caso di malattia o infortunio non sul lavoro di durata superiore a otto giorni viene riconosciuta una integrazione economica a carico dell’azienda fino al raggiungimento del 100% della retribuzione a partire dal primo giorno di assenza. Per assenze pari o inferiori ad otto giorni integrazione a carico azienda a partire dal quarto giorno.


Diritto alle prestazioni della bilateralità
L’intesa, che recepisce gli accordi interconfederali sulla bilateralità e sull’assistenza sanitaria integrativa del settore.
La bilateralità attraverso l’erogazione di welfare contrattuale, completa il trattamento economico e normativo previsto dal contratto di categoria. Le prestazioni erogate dalla bilateralità, sia nazionale che regionale, rappresentano un diritto contrattuale di ogni singolo lavoratore. Per le imprese non aderenti e non versanti al sistema bilaterale, viene riconosciuto al lavoratore il diritto alla erogazione diretta da parte del datore di lavoro di prestazioni equivalenti a quelle erogate dalla bilateralità. A decorrere dal 1° luglio 2010, le imprese non aderenti e non versanti alla bilateralità devono erogare a ciascun lavoratore un importo forfettario E.A.R. (elemento aggiuntivo della retribuzione) di € 25,00 lordi mensili per tredici mensilità l’anno. Tale elemento non è assorbibile e incide sulla maturazione di tutti gli istituti contrattuali, escluso il TFR.

Fonte: www.filcams.cgil.it

 


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