Ag. Entrate: buoni pasto e lavoratori a tempo parziale
L'Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 118/E del 30 ottobre 2006, ha affermato che "la normativa fiscale non contiene una disciplina dettagliata delle prestazioni sostitutive di mensa limitandosi a prevederne la non concorrenza al reddito nei limiti previsti.
La risoluzione 15 dicembre 2004 n. 153/E,
deve, pertanto, ritenersi superata. Ne consegue che anche i lavoratori
subordinati a tempo parziale la cui articolazione dell'orario di lavoro non
preveda il diritto alla pausa per il pranzo, ove fruisca di buoni pasto, sono
ammessi a beneficiare della previsione agevolativa di cui all'art. 51, comma 2,
lett. c), del TUIR. Tali buoni pasto non concorreranno, quali compensi in
natura, nei limiti dei 5, 29 euro giornalieri, alla formazione della base
imponibile contributiva e fiscale del lavoratore subordinato assunto con
contratto a tempo parziale".
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