L'art. 9 del Decreto Legislativo n. 124/2004
il nuovo art. 9, così come modificato dalla Legge 286 del 24 novembre 2006
comma 1 - gli organismi associativi a rilevanza nazionale degli enti territoriali e gli enti pubblici nazionali nonché, di propria iniziativa o su segnalazione dei propri iscritti, le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative sul piano nazionale e i consigli nazionali degli ordini professionali, possono inoltrare alla Direzione Generale, esclusivamente tramite posta elettronica, quesiti di ordine generale sull'applicazione delle normative di competenza del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale. La Direzione Generale fornisce i relativi chiarimenti d'intesa con le competenti Direzioni Generali del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale e, qualora interessati dal quesito, sentiti gli Enti Previdenziali.
comma 2 - L'adeguamento alle indicazioni fornite nelle risposte ai quesiti di cui al comma 1, esclude l'applicazione delle relative sanzioni penali, amministrative e civili.
Il D.L.vo 124/2004 |
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