Pubblico impiego: mutamento di mansioni nei servizi di trasporto pubblico
Con sentenza n. 12119 del 9 agosto 2002, la Cassazione ha affermato che in considerazione delle esigenze attinenti il servizio pubblico di trasporto, il rapporto di lavoro dei dipendenti delle aziende autoferrotranviarie è regolato da una disciplina speciale, sicchè, in tema di inquadramento dei dipendenti, non trova applicazione l’art. 2103 c.c. ma il R.D. n. 148/1931, All. A art. 3, che attribuisce al datore di lavoro un amplissimo "ius variandi", con facoltà di trasferire l’agente da un servizio ad un altro non soltanto nell’ambito della stessa qualifica o di altra equivalente ma anche quando ciò determini un cambiamento "in peius".
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