Contratto di apprendistato e diploma di scuola superiore

 

Con sentenza n. 19834/2010, la Cassazione ha affermato che il contratto di apprendistato non può essere formalizzato per lavoratori adibiti a mansioni corrispondenti al diploma scolastico. In definitiva, a detta della Suprema Corte, qualora il rapporto di lavoro riguardi compiti per i quali vi è stata una formazione specifica in ambito scolastico, non può esservi contratto di apprendistato.

 

Corte di Cassazione Sez. Lavoro - Sent. del 20.09.2010, n. 19834

 

Svolgimento del processo

 

Con ricorso depositato l’8.3.06 l’INPS proponeva appello contro la sentenza n. 764/05 del Tribunale di Brescia, con la quale era stata accolta l’opposizione alla cartella esattoriale notificata il 28.5.04 a V. F. per il recupero dei contributi previdenziali relativamente alla rapporto di lavoro subordinato intercorso con il geometra C. M., illegittimamente inquadrato come apprendista.

Lamentava l’appellante che il giudice di primo grado, dopo avere affermato l’applicabilità al rapporto di lavoro oggetto di controversia del ccnl Studi professionali per richiamo espresso nel contratto individuale, avesse ciò nonostante affermato la legittimità del contratto di apprendistato con un lavoratore in possesso del diploma dell’istituto tecnico per geometri in relazione alla acquisizione della qualifica professionale di disegnatore tecnico, ossia, in relazione a mansioni per le quali vi era stata una formazione specifica in ambito scolastico.

Si costituiva l’appellato contestando in fatto e in diritto gli argomenti svolti a sostegno della impugnazione, ribadendo la compatibilità del contratto di apprendistato con la contestuale pratica professionale per l’iscrizione all’albo e proponendo appello incidentale contro il capo di sentenza con il quale era stata disattesa l’eccezione di inapplicabilità, al rapporto intercorso con C. M., del ccnl Studi professionali e di illegittimità dello stesso per contrasto con una disposizione di legge, nella parte nella quale escludeva la possibilità di stipulare contratti di apprendistato con soggetti in possesso del diploma professionale o di istituto tecnico.

Con sentenza del 22 giugno-22 settembre 2006, l’adita Corte di Appello di Brescia, in riforma della impugnata decisione, rigettava l’opposizione alla cartella esattoriale in oggetto, aderendo alla tesi dell’INPS circa la inconfigurabilità di un contratto di apprendistato per un lavoratore in possesso del diploma di geometra rispetto a mansioni di disegnatore tecnico. Rigettava, altresì, l’appello incidentale, dovendosi ritenere valida la clausola del ccnl degli Studi professionali, che escludeva la possibilità di stipulare contratti di apprendistato con soggetti in possesso di diploma professionale o di istituto tecnico.

Per la cassazione di tale pronuncia, ricorre F. V. con due motivi, ulteriormente illustrati da memoria ex art. 378 c.p.c.

Resiste l’INPS con controricorso.

 

Motivi della decisione

 

Con il primo mezzo d’impugnazione, il ricorrente, denunciando violazione o falsa applicazione di norme di diritto e dei contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro, omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio ed illegittimità del ccnl del 9.12.1996 e dell’accordo del 30.7.1998 studi professionali (art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c), sostiene che, pur avendo evidenziato, sia in primo che in secondo grado, il contrasto esistente tra l’art.16 della legge_196_1997 e l’accordo del 30.7.1998 (modificativo del CCNL del 9.12.1996 per gli Studi Professionali), il Giudice di appello non avrebbe fornito alcuna adeguata soluzione in ordine a detto conflitto riguardante due fonti giuridiche, di grado pacificamente diverso. Con il secondo motivo, richiamandosi la medesima normativa, si contesta, sotto il profilo della sua violazione e sotto quello motivazionale, l’assunto della Corte di Brescia circa la inammissibilità del contratto di apprendistato rispetto al diplomato geometra con mansioni di disegnatore.

Il ricorso, pur valutato nelle sue diverse articolazioni, è infondato. Giova premettere che l’art. 16 L n. 196/97 comma 2 ha previsto la possibilità di stipulare contratti di apprendistato con soggetti in possesso di titolo di studio post-obbligo o di attestato di qualifica professionale. Ciò non significa però - come opportunamente rimarcato nella impugnata pronuncia- che sia consentito alle parti di assoggettare il contratto a un regime contributivo (fortemente) agevolato in forza di una dichiarazione negoziale meramente qualificatoria a prescindere dal contenuto del rapporto di lavoro così instaurato. Il comma 2 richiama implicitamente ed esplicitamente la legge_25_1955, della quale con il comma 6 sono stati abrogate solo le disposizioni relative ai limiti di età per l’assunzione. E’ quindi necessario che il contratto di apprendistato abbia un effettivo contenuto formativo, come del resto è ribadito nello stesso comma 2 dell’art. 1 cit. che addirittura subordina le agevolazioni contributive alla esistenza non solo di un obbligo di formazione in capo al datore di lavoro nell’ambito del rapporto con l’apprendista, ma anche alla partecipazione a iniziative di formazione esterne previste dai ccnl.

Da tale corretta premessa -fatta propria dal Giudice a quo- discende che la legittimità del contratto di apprendistato in ragione della sussistenza del rapporto di formazione professionale debba essere valutata in relazione ad ogni singolo rapporto di lavoro e non in astratto in ragione della esistenza di una disposizione di legge che lo consente anche con soggetti diplomati.

Discende ancora -sempre ad avviso della Corte territoriale- che se è da riconoscersi la legittimità dei contratti apprendistato ai fini dell’acquisizione di capacità professionali diverse da quelle a cui è riferibile il diploma conseguito o professionalità altamente specializzate per le quali sia in concreto sussistente la necessità di una formazione ulteriore rispetto a quel scolastica, è però da escludere che un ambito siffatto, indipendentemente dalle esclusioni del ccnl 1996, possa essere configurabile per un lavoratore in possesso del diploma di geometra rispetto a mansioni di disegnatore tecnico. A tale conclusione il Giudice di appello perviene, dunque, considerando che quelle del disegnatore sono mansioni per le quali nell’Istituto per geometri viene impartita formazione sistematica, con quattro ore alla settimana curricolari nel biennio, al fine della acquisizione delle nozioni teoriche e del capacità pratica e manuale per accedere all’insegnamento del materie di costruzioni, progettazione e topografia del triennio, che tale formazione presuppongono (dpr n. 1222/61, dpr n. 825/72).

Il diplomato all’Istituto geometri ha, dunque -secondo l’accertamento della Corte di merito-, una formazione specifica per il disegno tecnico in generale e di progettazione e a maggior ragione per il disegno tecnico meramente esecutivo e traspositivo di particolari dei progetti esecutivi, come quello di cui si discute (e ulteriormente a maggior ragione oggi con l’uso di programmi informatici).

Coerentemente con tale accertamento l’impugnata sentenza ha ritenuto che il contratto di apprendistato oggetto di controversia doveva ritenersi illegittimo, con conseguente rigetto della opposizione proposta dall’appellato contro la cartella esattoriale.

In questa prospettiva -contrariamente all’assunto del ricorrente- non si è in presenza di un contrasto tra la previsione contenuta nell’art. 16, comma 2°, della legge n. 196/97 (che propende, a certe condizioni, per la compatibilità laddove contempla un impegno formativo per l’apprendista più ridotto in relazione ai soggetti in possesso di titolo di studio post-obbligo o di attestato di qualifica professionale idonei rispetto all’attività da svolgere) e la contrattazione collettiva (nella specie relativa agli studi professionali del 9.12.1996) secondo cui non è ammesso l’apprendistato per i giovani in possesso di diploma di qualifica rilasciato dagli istituti professionali di Stato.

Ed invero, seppur in linea di principio deve ritenersi vigente un principio generale di compatibilità come quella in discorso, è pur sempre necessario verificare in concreto, di volta in volta, l’esistenza di una serie di circostanze (il possesso di determinati diplomi di qualifica che implica la conoscenza di nozioni non solo teoriche ma anche pratiche, nonché il superamento di specifiche prove di idoneità) che possono consentire un inserimento agevolato nel lavoro ma, nel contempo, far considerare del tutto inutile un addestramento pratico, sempre che chiaramente il lavoratore venga adibito a mansioni corrispondenti al diploma conseguito. Ebbene, nella fattispecie in esame il Giudice di secondo grado ha constatato la sussistenza di inequivocabili dati di fatto che lo hanno convinto a ritenere superflua una formazione specifica (garantita dalla stipulazione di un contratto di apprendistato) per il lavoratore, in possesso di un diploma di geometra, adibito a mansioni di disegnatore tecnico.

Tale valutazione è stata effettuata sulla base delle risultanze documentali ed istruttorie, che hanno condotto il Giudice a quo a ritenere che la preparazione tecnico-pratica del lavoratore rendeva superfluo il periodo di apprendistato con riguardo alla richiamate mansioni di disegnatore tecnico.

Risultando la pronuncia della Corte di Brescia, supportata da congrua motivazione esente da qualsiasi vizio di legittimità, il ricorso va rigettato.

Le spese del presente giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

 

P.Q.M.

 

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore dell’INPS, delle spese del presente giudizio, liquidate in € 13,00, oltre € 2.500,00 per onorari ed oltre accessori di legge.

Depositata in Cancelleria il 20.09.2010

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