Apprendista adolescente: orario di lavoro

 

Con sentenza n. 9516 del 3 marzo 2003, la terza Sezione Penale della Cassazione, ha affermato che nel caso di apprendista adolescente (età compresa tra i 15 ed i 18 anni) l’orario di lavoro non può superare i limiti di orario previsti dall’art. 18, comma 2, della legge n. 977/1967, più rigorosi di quelli ipotizzati, in via generale, dall’art. 10 della legge n. 35/1955, e che l’orario di istruzione non può aggiungersi a quello di lavoro, senza comportare il superamento dei particolari limiti prescritti “ratione aetatis”, che invece devono ritenersi riferiti al tempo complessivamente impiegato, sia per l’esecuzione delle prestazioni lavorative vere e proprie, sia per l’apprendimento teorico del lavoro.

 

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