Criteri distintivi per l’associazione in partecipazione
Con sentenza n. 20002 del 7 ottobre 2004 la Cassazione ha affermato che al di là degli aspetti formali l’elemento decisivo per il quale un rapporto di associazione in partecipazione non è tale, è rappresentato dall’assoggettamento al potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro, pur se il contratto è stato sottoscritto come di associazione in partecipazione.
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