Associazione in partecipazione ed elementi di prova
Con sentenza n. 2728 del 8 febbraio 2010, la Cassazione ha affermato che la verifica della sussistenza di una associazione in partecipazione, sulla base degli elementi riscontrati, esclude il carattere subordinato del rapporto di lavoro; tuttavia, non è vero l'inverso e cioè che quando non ci sia la piena dimostrazione dell'esistenza dell'associazione in partecipazione, si debba arrivare alla conclusione che il rapporto a natura subordinata, atteso che per la sua configurabilità occorrono specifici elementi che non possono ritenersi sussistenti a causa della carenza di prova su una tipologia diversa.
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