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Distinzione tra associazione in partecipazione e rapporto di lavoro subordinato

 

Con sentenza n. 3894 del 18 febbraio 2009, la Cassazione ha affrontato il problema della distinzione tra associazione in partecipazione e lavoro subordinato in questo modo:

1) la possibilità delle parti di escludere l’associato dalle perdite. Limitare la divisione ai soli utili “non fa venir meno il carattere aleatorio del contratto, dal momento che, in caso di mancanza di utili, l’apporto lavorativo dell’associato è destinato a rimanere senza compenso”.

2) La possibilità delle parti di legare la partecipazione dell’associato ai ricavi d’impresa anziché agli utili. Poiché le parti sono libere di determinare la partecipazione economica dell’associato, “questa può ben essere commisurata ai soli ricavi, perché anche in tale caso, (…), non v’è dubbio che sussiste pur sempre un diretto coinvolgimento dell’associato nelle fortune dell’impresa.

 

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