Distinzione tra associazione in partecipazione e rapporto di lavoro subordinato
Con sentenza n. 3894 del 18 febbraio 2009, la Cassazione ha
affrontato il problema della distinzione tra associazione in partecipazione e
lavoro subordinato in questo modo:
1) la possibilità delle parti di escludere l’associato dalle perdite. Limitare
la divisione ai soli utili “non fa venir meno il carattere aleatorio del
contratto, dal momento che, in caso di mancanza di utili, l’apporto lavorativo
dell’associato è destinato a rimanere senza compenso”.
2) La possibilità delle parti di legare la partecipazione dell’associato ai
ricavi d’impresa anziché agli utili. Poiché le parti sono libere di determinare
la partecipazione economica dell’associato, “questa può ben essere commisurata
ai soli ricavi, perché anche in tale caso, (…), non v’è dubbio che sussiste pur
sempre un diretto coinvolgimento dell’associato nelle fortune dell’impresa.
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