Periodo formativo e riconoscimento degli scatti di anzianità

 

Con sentenza n. 11933 del 22 maggio 2009, la Cassazione ha affermato che il periodo di formazione e lavoro antecedente la trasformazione del rapporto a tempo indeterminato può con accordo sindacale di natura collettiva, non essere computato ai fini degli scatti di anzianità. Secondo la Suprema Corte tale accordo non si pone in contrasto con la norma legale, atteso che riconosce l’anzianità di servizio ma, allo stesso tempo, decurta una parte della retribuzione (legata agli scatti) sulla base del presupposto legittimo che il dipendente, proprio perché in formazione o in addestramento, ha fornito un apporto ridotto alla produttività dell’impresa.
Ovviamente, tale principio, dettato dalla Cassazione sulla scorta del contratto di formazione e lavoro, oggi sostanzialmente abolito (se si eccettuano alcuni “residui” nel settore pubblico), può valere sia per i contratti di inserimento ex art. 54 del D.L.vo n. 276/2003 che per l’apprendistato nelle sue varie forme.

 

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Direzione Provinciale del Lavoro di Modena - Sentenze di Cassazione Lavoro