Ampiezza del domicilio del lavoratore parasubordinato

 

Con sentenza n. 17882 del 22 agosto 2007, la Cassazione ha affermato che per domicilio del lavoratore parasubordinato deve intendersi il luogo in cui questi ha il centro dei propri affari e interessi, intendendosi per interessi non solo quelli economici e materiali, ma anche  quelli affettivi e spirituali. Infatti, la nozione di domicilio è unitaria e richiede che si considerino sia gli affari interessi economici, sia gli interessi affettivi e personali. Pertanto, un lavoratore coordinato non può assumere che il domicilio è quello ricollegabile ai soli interessi affettivi e familiari, senza conferire alcuna rilevanza al luogo dei molteplici interessi economici e affari, accompagnato dalla residenza anagrafica.

 

stampa la notizia       chiudi                                

Direzione Provinciale del Lavoro di Modena - Sentenze di Cassazione Lavoro - www.dplmodena.it