Collaborazioni coordinate e continuative: presupposti
Con sentenza n. 5698 del 19 aprile 2002, la Cassazione ha fissato gli elementi che debbono ricorrere perché si possa invocare l’art. 409, n. 3, cpc per la devoluzione della controversia al tribunale, inteso quale giudice del lavoro. Essi sono: a) continuità, che ricorre quando la prestazione non sia occasionale ma perduri nel tempo ed importi un impegno costante del prestatore a favore del committente; b) coordinazione, intesa come connessione funzionale derivante da un protratto inserimento nell’organizzazione aziendale; c) personalità, che si ha in caso di prevalenza del lavoro personale del preposto sull’opera svolta dai collaboratori e sull’utilizzazione di una struttura di natura materiale. Non è necessario che la prestazione consti di un’attività diversa da quella abitualmente esercitata dal prestatore, né che tale prestazione sia resa con totale esclusione di mezzi organizzati o personale subordinato, essendo peraltro irrilevante che il suddetto prestatore agisca in regime di autonomia o di subordinazione.
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