Controversie di lavoro: competenza giurisdizionale

 

 

Con sentenza n. 12418 del 23 agosto 2003, la Cassazione ha affermato che in tema di competenza territoriale in ordine alle controversie soggette al rito del lavoro (cosa che ha riflessi anche sull’attività di conciliazione svolta presso le Direzioni provinciali del Lavoro), il secondo comma dell’art. 413 cpc prevede, contemperando il contrapposto interesse delle parti, tre fori speciali (quello in cui è sorto il rapporto, quello dell’azienda e quello della dipendenza in cui il lavoratore è addetto o prestava la sua opera al momento della fine del rapporto) di carattere alternativo senza attribuire valore determinante esclusivo al luogo di prestazione dell’attività lavorativa, con la conseguenza che è il ricorrente, sia esso lavoratore o datore di lavoro, a scegliere. Ovviamente, ciò non trova applicazione, per gli agenti e rappresentanti di commercio e per i titolari degli altri rapporti di collaborazione ove vige il diverso criterio introdotto, per effetto della legge n. 128/1992, dal comma 4 dell’art. 413 cpc . Qui, la competenza per territorio è del giudice nella cui circoscrizione si trova il domicilio del prestatore. La Corte di Cassazione, con sentenza n. 4581 dell’11 maggio 1994, ebbe ad escludere, nel caso di rapporto già cessato, la possibilità del riferimento al domicilio del lavoratore al tempo dell’instaurazione della controversia, atteso che con tale possibilità si sarebbe consentito allo stesso lavoratore, in contrasto con l’art. 25, comma 1, della Costituzione, di scegliersi il giudice con il preventivo trasferimento del proprio domicilio.

 

stampa la notizia       chiudi                                

Direzione Provinciale del Lavoro di Modena - Sentenze di Cassazione Lavoro - www.dplmodena.it