Transazione innanzi al funzionario monocratico della Direzione provinciale del Lavoro 

 

Con sentenza n. 17785 del 12 dicembre 2002, la Cassazione ha affermato che "l’intervento dell’Ufficio provinciale del Lavoro è di per sé idoneo a sottrarre il lavoratore a quella condizione di soggezione rispetto al datore di lavoro, che rende sospette le prevaricazioni da parte di quest’ ultimo le transazioni e le rinunce intervenute nel corso del rapporto di lavoro in ordine a diritti previsti da norme inderogabili. Sia allorché detto organismo partecipi attivamente alla composizione delle contrastanti posizioni delle parti, sia quando in un proprio atto si limiti a riconoscere, in una transazione già delineata dalle parti in trattative dirette, l’espressione di una volontà non coartata del lavoratore. Consegue che in tale ultimo caso la transazione si sottrae alla impugnativa prevista ex art. 2113, comma 3, c.c. ". Tale sentenza si segnala in quanto, nel caso di specie, la transazione si era perfezionata con l’intervento del funzionario della Direzione provinciale del Lavoro ma non si era svolta innanzi alla commissione provinciale di conciliazione. Come è noto, l’inoppugnabilità delle transazioni è prevista per le transazioni avvenute in sede giudiziale (art. 185 cpc) o in sede stragiudiziale innanzi alla commissione provinciale di conciliazione istituita presso la Direzione provinciale del Lavoro (art. 410 cpc) o in sede sindacale (art. 411 cpc). La Suprema Corte ha aderito ad un indirizzo già espresso in passato dal medesimo organo con la sentenza n. 3149 del 1° aprile 1987. Vale, tuttavia, la pena di ricordare come il giudice di legittimità si sia altre volte espresso per una interpretazione letterale del comma 3 dell’art. 2113 c.c. sostenendo (Cass., 2 aprile 1987, n. 3202 e Cass., S.U. 1° maggio 1988, n. 3425) che soltanto la transazione effettuata avanti alla commissione provinciale di conciliazione ( e non davanti al funzionario monocratico) gode della inoppugnabilità.

 

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