Rapporti di lavoro e cooperativa fittizia

 

Con sentenza n. 22883 del 17 giugno 2005, la terza sezione penale della Cassazione ha affermato che commette il reato di cui all’art. 37 della legge n. 689/1981 il datore di lavoro che licenzi fittiziamente i propri dipendenti che si costituiscono altrettanto fittiziamente in società cooperativa solo formalmente istituita ma in realtà inesistente e non operando come entità autonoma, in quanto i rapporti rimangono inalterati e quindi debbono continuare a considerarsi come veri e propri rapporti di lavoro dipendente, e ciò alfine di versare i minori contributi previdenziali previsti per i soci di società cooperative anziché i maggiori contributi effettivamente dovuti per i lavoratori dipendenti.

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