E' truffa la falsa comunicazione all’Inps di versamenti per maternità

 

Con sentenza n. 33330 del 8 settembre 2011, la Corte di Cassazione ha ribadito che costituisce truffa e non evasione contributiva, la falsa dichiarazione di un imprenditore circa i versamenti effettuati per indennità di maternità, al fine di trarne profitto.

La Suprema Corte asserisce che "Integra il delitto di truffa, e non il meno grave reato di cui all’art. 37 Legge n. 689 del 1981, il datore di lavoro che, per mezzo dell’artificio costituito dalla fittizia esposizione di somme come corrisposte al lavoratore, induce in errore l’istituto previdenziale sul diritto al conguaglio di dette somme, invero mai corrisposte, realizzando così un ingiusto profitto e non già una semplice evasione contributiva".

 

stampa la notizia       chiudi                                

Direzione Provinciale del Lavoro di Modena - Sentenze di Cassazione Lavoro - www.dplmodena.it