Contributi anche in assenza di effettiva prestazione lavorativa
Con sentenza n. 68 del 7 gennaio 2009, la Cassazione ha affermato che il datore di lavoro deve pagare i contributi previdenziali sulla somma corrisposta al lavoratore, anche nel caso di mancate prestazioni lavorative per licenziamento illegittimo e fino al momento della reintegrazione del lavoratore oppure della transazione che pone termine al rapporto.
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