Responsabilità del lavoratore ed indennizzabilità dell'infortunio

 

Con sentenza n. 11417 del 18 maggio 2009, la Cassazione ha affermato che, ai fini dell'indennizzo dell'infortunio sul lavoro, il rischio elettivo non si configura allorquando la condotta del lavoratore, pur volontaria non necessitata ed anche imprudente, sia tuttavia riconducibile all'attività lavorativa.

La Corte ha ricordato che il rischio elettivo, quale limite all'indennizzabilità degli infortuni sul lavoro, è ravvisabile “solo in presenza di un comportamento abnorme, volontario ed arbitrario del lavoratore, tale da condurlo ad affrontare rischi diversi da quelli inerenti alla normale attività lavorativa, pur latamente intesa, e tale da determinare una causa interruttiva di ogni nesso fra lavoro, rischio ed evento secondo l’apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito”.

In definitiva, per configurare il rischio elettivo si devono integrare i seguenti presupposti:

  1. che il lavoratore ponga in essere un atto non solo volontario, ma anche abnorme, nel senso di arbitrario ed estraneo alle finalità produttive;

  2. che il comportamento del lavoratore sia motivato da impulsi meramente personali, quali non possono qualificarsi le iniziative, pur incongrue ed anche contrarie alle direttive del datore di lavoro, ma motivate da finalità produttive;

  3. che l’evento conseguente all’azione del lavoratore non abbia alcun nesso di derivazione con l’attività lavorativa.

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