Infortuni sul lavoro distinzione tra revisione e rettifica 

 

Con sentenza n. 15303 del 21 luglio 2005, la Cassazione ha affermato che nell’ambito del D.L.vo n. 38/00, gli istituti della revisione e della rettifica per errore sono distinti, hanno diversi presupposti e diversa disciplina: il primo si fonda sulla variazione in meglio o in peggio delle condizioni sanitarie dell’assicurato e garantisce che la rendita sia aderente alla sua condizione di bisogno variabile nel tempo. Invece il secondo (art. 9 D.L.vo n. 38/00) si fonda su un errore iniziale di valutazione e sulla esigenza che la prestazione previdenziale corrisponda ai presupposti di legge in quanto la nuova disciplina lascia immutato l’oggetto della rettifica e il limite del dolo e della colpa grave dell’assicurato.

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