Responsabilità del datore di lavoro in caso di infortunio sul lavoro
Con sentenza n. 18998 del 6 maggio 2009, la Cassazione ha affermato che ai lavoratori autonomi spettano le stesse garanzie dei dipendenti su informazione, protezioni, controlli e direttive dei superiori.
Uno stralcio della Sentenza:
"Il responsabile della sicurezza del
lavoro deve avere sensibilità tale da rendersi interprete, in via di
prevedibilità, del comportamento altrui. In altri termini, l’errore sulla
legittima aspettativa che non si verifichino condotte imprudenti da parte dei
lavoratori non è invocabile, non solo per la illiceità della propria condotta
omissiva, ma anche per la mancata attività diretta ad evitare l’evento,
imputabile a colpa altrui, quando si è, come nel caso “de quo”, nella
possibilità in concreto di impedirlo.
E’ il cosiddetto ”doppio aspetto della colpa”, secondo cui si risponde sia per
colpa diretta sia per colpa indiretta, una volta che l’incidente dipende dal
comportamento dell’agente, che invoca a sua discriminante la responsabilità
altrui.
E’ da osservare, peraltro, che la normativa antinfortunistica mira a
salvaguardare l’incolumità del lavoratore non solo dai rischi derivanti da
incidenti o fatalità, ma anche da quelli che possono scaturire dalla sue stesse
disattenzioni, imprudenze o disubbidienze alle istruzioni o prassi raccomandale,
purché connesse allo svolgimento dell’attività lavorativa.
... in caso di infortunio sul lavoro
originato dall’assenza o inidoneità delle misure di prevenzione, nessuna
efficacia causale esclusiva può essere attribuita al comportamento del
lavoratore infortunato, che abbia dato occasione all’evento, quando questo sia
da ricondursi anche alla mancanza o insufficienza di quelle cautele che, se
adottate, sarebbero valse a neutralizzare il rischio di siffatto comportamento.
Alla stregua di tale principio, ... , non potendosi l’eventuale imprudenza,
profilabile nella condotta della vittima, considerarsi imprevedibile e tale da
interrompere il rapporto di causalità con l’evento infortunistico, essendo
questo nella specie riconducibile, anche e comunque, all’omissione, da parte
dell’imputato, della condotta doverosa di impedire, per mezzo di informazione
specifica e di predisposizione di apposite misure di protezione, ...".
La Sentenza n. 18998 del 6 maggio 2009
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