Infortunio sul lavoro e rischio improprio

 

 

Con sentenza n. 1944 dell'11 febbraio 2002, la Cassazione ha riconosciuto come indennizzabile l'infortunio del lavoratore anche nel caso del c.d. "rischio improprio", non intersecabilmente connesso alle mansioni tipiche del lavoro svolto dal dipendente, ma insito in un'attivitą prodromica e strumentale allo svolgimento delle mansioni (nel caso di specie, una cameriera era scivolata per le scale, fratturandosi un piede, mentre si recava a timbrare il cartellino).

 

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