Risarcimento del danno per invalidità temporanea 

 

Con sentenza n. 2002 del 13 febbraio 2002, la Cassazione ha affermato che il danno patrimoniale per invalidità temporanea non è dovuto se la lesione conseguente all’evento dannoso non ha prodotto una contrazione del reddito del danneggiato, sul quale incombe l’onere probatorio: in mancanza di prove in ordine all’attività lavorativa del danneggiato non può procedersi alla liquidazione del danno assumendo quale reddito il triplo della pensione sociale, giacchè tale criterio concerne il reddito da lavoro dipendente.

 

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