Infortunio sul lavoro e responsabilità del datore di lavoro

 

Con sentenza n. 36804 del 17 settembre 2004, la 4° Sezione Penale della Cassazione ha affermato che il datore di lavoro, in quanto destinatario delle norme antinfortunistiche, è responsabile anche delle lesioni colposi gravi riferibili all’imperizia, alla negligenza ed all’imprudenza del dipendente, a meno che il comportamento sia da reputarsi “abnorme”. Il comportamento è definito tale in due ipotesi:
a – quando sia posto in essere dal lavoratore in maniera del tutto autonoma ed in un ambito estraneo alle mansioni affidategli;
b – quando il comportamento rientri nelle mansioni del dipendente ma sia consistito in qualcosa di radicalmente, ontologicamente, lontano dalle ipotizzabili e, quindi, prevedibili imprudenti scelte del lavoratore nella esecuzione della propria attività.

 

stampa la notizia       chiudi                                

Direzione Provinciale del Lavoro di Modena - Sentenze di Cassazione Lavoro - www.dplmodena.it