Infortunio sul lavoro e responsabilità del datore di lavoro
Con sentenza n. 36804 del 17 settembre 2004, la 4° Sezione Penale
della Cassazione ha affermato che il datore di lavoro, in quanto destinatario
delle norme antinfortunistiche, è responsabile anche delle lesioni colposi gravi
riferibili all’imperizia, alla negligenza ed all’imprudenza del dipendente, a
meno che il comportamento sia da reputarsi “abnorme”. Il comportamento è
definito tale in due ipotesi:
a – quando sia posto in essere dal lavoratore in maniera del tutto autonoma ed
in un ambito estraneo alle mansioni affidategli;
b – quando il comportamento rientri nelle mansioni del dipendente ma sia
consistito in qualcosa di radicalmente, ontologicamente, lontano dalle
ipotizzabili e, quindi, prevedibili imprudenti scelte del lavoratore nella
esecuzione della propria attività.
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