Limiti oggettivi all’assicurazione infortuni
Con sentenza n. 5148 del 12 marzo 2004, la Cassazione ha affermato che l’art. 1 del DPR n. 1124/1965 non condiziona la tutela assicurativa all’uso diretto e specifico di attrezzature da parte di persone occupate in ambienti, opere e servizi, la cui esposizione a rischio generico di ambiente è oggetto di presunzione “iuris et de iure” in correlazione con l’analoga presunzione assoluta di pericolosità delle attrezzature indicate. Pertanto, l’obbligo assicurativo sussiste anche ove vi sia la sola eventualità, concretamente realizzabile, che i dipendenti entrino in contatto con quelle attrezzature.
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