Organizzazione del lavoro e art. 2087 c.c.

 

Con sentenza n. 6360 del 18 febbraio 2005, la terza sezione penale della Cassazione ha affermato che in caso di infortunio sul lavoro determinato non dalla inosservanza di specifiche norme relative alla sicurezza sul lavoro ma da carenze nelle modalità di organizzazione del lavoro, il datore risponde del delitto di lesioni personali colpose per violazione dell’art. 2087 c.c..

 

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