Responsabilità per infortunio del lavoratore

 

Con sentenza n. 6377 del 19 aprile 2003, la Cassazione ha recentemente ribadito un suo precedente orientamento in tema di responsabilità del datore di lavoro in caso di infortunio del lavoratore. Secondo la Cassazione, la responsabilità dell’imprenditore per la mancata adozione delle misure idonee a tutelare l’integrità fisica del lavoratore discende o da norme specifiche o, quando queste non siano rinvenibili, dalla norma di ordine generale di cui all’articolo 2087 Cc, la quale impone all’imprenditore l’obbligo di adottare nell’esercizio dell’impresa tutte quelle misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica lavorativa si rendano necessarie a tutelare l’integrità fisica (oltre che la personalità morale) dei lavoratori. Tale responsabilità è esclusa soltanto in caso di dolo del lavoratore oppure in caso di rischio elettivo del lavoratore e cioè di rischio generato da un’attività che non abbia rapporto con lo svolgimento dell’attività lavorativa o che esorbiti in modo irrazionale dai limiti di essa. L’eventuale colpa del lavoratore per negligenza, imprudenza o imperizia non elimina la responsabilità del datore di lavoro, sul quale incombe l’onere di provare di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno. Altresì non esclude la responsabilità del datore di lavoro il concorso o la cooperazione colposa del lavoratore nella causazione del danno, valendo tale concorso o tale cooperazione a ridurne la quantificazione in misura proporzionale all’accertata cooperazione o all’accertato concorso colposo del lavoratore.

 

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