Danno biologico e morale: risarcimento dei danni non patrimoniali

 

 

Con sentenza n. 8182 del 16 giugno 2001 la Cassazione ha stabilito che l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro esonera il datore di lavoro dalla responsabilità civile per i danni occorso al lavoratore e limita l'azione risarcitoria di quest'ultimo al danno differenziale nel caso di esclusione di detto esonero per la presenza di responsabilità penali ex. art. 10 DPR n. 1124/1965: in sostanza, l'assicurazione copre il danno patrimoniale legato alla riduzione della capacità lavorativa e non il danno alla salute o quello morale di cui all'art. 2059 C.C. che il lavoratore, in armonia con i principi ricavabili dalle sentenze della Corte Costituzionale n. 356 e n. 485 del 1991, può rivendicare ove sussistano i presupposti di responsabilità del datore di lavoro.

 

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