Licenziamento illegittimo: risarcimento del danno e rivalutazione monetaria

 

Con sentenza n. 1000 del 23 gennaio 2003, la Cassazione ha affermato che il principio contenuto nell’art. 429, comma 3, cpc, in tema di rivalutazione di crediti di lavoro, trova applicazione anche nel caso di crediti liquidati ex art. 18 della legge n. 300/1970, a titolo di risarcimento del danno da licenziamento illegittimo, i quali sebbene non collegati sinallagmaticamente, rappresentano una utilità economica che da questa il lavoratore avrebbe tratto ove la relativa esecuzione non gli fosse stata impedita dall’ingiustificato recesso della controparte.

 

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