Licenziamento illegittimo: determinazione dell’indennità risarcitoria

 

Con sentenza n. 10116 dell’11 luglio 2002, la Cassazione ha affermato che ai fini della determinazione dell’indennità risarcitoria dovuta al lavoratore a seguito di licenziamento illegittimo, vanno detratti i compensi economici percepiti dal lavoratore per l’attività prestata dopo il recesso e prima della reintegrazione. Gli ulteriori eventuali danni subiti dal dipendente nella propria vita di relazione o per la perdita di capacità professionale sono risarcibili in quanto venga riconosciuta la validità del presupposto dal quale vengono fatti conseguire e di questo venga data dallo stesso lavoratore la prova della sussistenza in punto di fatto.

 

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