Quietanze a saldo e accettazione del licenziamento 

 

Con sentenza n. 10193 del 12 luglio 2002, la Cassazione ha affermato che le quietanze a saldo o liberatorie che il lavoratore sottoscriva a seguito della risoluzione del rapporto di lavoro, accettando senza riserve la liquidazione e le altre somme dovutegli, non implicano di per sé l’accettazione del licenziamento e la rinuncia ad impugnarlo; tuttavia, predetti comportamenti possono assumere tale significato negoziale, in presenza di altre circostanze precise, concordanti ed obiettivamente concludenti, che dimostrino l’intenzione del lavoratore di accettare l’atto risolutivo, in base ad un adeguato accertamento da parte del giudice di merito.

 

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