Licenziamento e sentenza di patteggiamento

Con sentenza n. 10318 del 16 luglio 2002, la Cassazione ha affermato che nel caso in cui la contrattazione collettiva renda possibile il licenziamento a seguito di sentenza di condanna passata in giudicato, il giudice di merito, interpretando la pattuizione collettiva, può ben assimilare alla "sentenza di condanna" la c.d. sentenza di "patteggiamento" ex art. 444 cpp, atteso che in tal caso l’imputato non nega la propria responsabilità, ma esonera l’accusa dall’onere della relativa prova in cambio di una riduzione della pena.

 

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