Rito “Fornero” inapplicabile alle cause sui licenziamenti in corso alla data del 18 luglio 2012

 

Con sentenza n. 10550 del 7 maggio 2013,  la Cassazione ha affermato che il nuovo art. 18 della legge n. 300/1970, come riformato dall’art. 1, comma 42 della legge n. 92/2012, non può trovare applicazione alle cause concernenti i provvedimenti di licenziamento in corso alla data del 18 luglio 2012, anche per la mancanza di una disciplina transitoria. “Esemplificativamente si evidenzia che il nuovo sistema prevede distinti regimi di tutela a seconda che si accerti la natura discriminatoria del licenziamento, l’inesistenza della condotta addebitata, ovvero la sua riconducibilità tra quelle punibili solo con una sanzione conservativa (sulla base delle disposizioni dei contratti collettivi o dei codici disciplinari applicabili). In tali casi persiste il diritto del lavoratore ad essere reintegrato nel posto di lavoro e ad ottenere un “pieno” risarcimento del danno (dalla risoluzione del rapporto alla reintegrazione). In tutti gli altri casi di accertata illegittimità del licenziamento per mancanza di giusta causa o di giustificato motivo soggettivo, il nuovo comma 5 dell’art. 18 dello Statuto dei lavoratori prevede solo una tutela risarcitoria. Si tratta di un evidente stravolgimento del sistema di allegazioni e prove nel processo, che non è limitato a una sanzione irrogabile”.

 

 

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