Revoca del licenziamento

 

Con sentenza n. 11638 del 22 giugno 2004, la Cassazione ha affermato che la revoca del licenziamento è valida soltanto se accettata dal lavoratore, anche per fatti concludenti, non essendo sufficiente la revoca unilaterale che in quanto tale, non è sufficiente a ripristinare automaticamente il rapporto.

 

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