Comunicazione preventiva di cui all'art. 4 della legge 223/91

 

Con sentenza n. 1181/2009, la Cassazione ha affermato che è sufficiente per il datore di lavoro, in caso di comunicazione preventiva di cui all'art. 4 della legge 223/91 per licenziamenti collettivi a causa di ridimensionamento aziendale per diminuzione del costo del lavoro, l'indicazione del numero complessivo dei lavoratori eccedenti suddiviso tra i diversi profili professionali contemplati nella classificazione del personale occupato nell'azienda.

 

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