Reintegra del lavoratore e trasferimento in altra sede

 

Con sentenza n. 11927/2013, la Cassazione ha affermato la illegittimità del licenziamento per assenza ingiustificata, qualora l'assenza sia dovuta al fatto che il lavoratore, precedentemente reintegrato a tempo determinato dopo una sentenza che prevedeva la nullità del termine apposto al contratto di lavoro, si sia rifiutato di riprendere il lavoro in una sede diversa rispetto a quella originaria.

La Suprema Corte ha evidenziato che qualora il datore di lavoro non dimostri l'esistenza di effettive esigenze di carattere tecnico, produttivo od organizzativo, non può riammettere in servizio il lavoratore in un luogo diverso rispetto a quello prestato precedentemente la sentenza di reintegro.

 

 

stampa la notizia       chiudi                                

DPL Modena - www.dplmodena.it