Licenziamento illegittimo e diritto alla reintegrazione 

 

Con sentenza n. 12126 del 9 agosto 2002, la Cassazione ha affermato che l’accertamento giudiziale della illegittimità del licenziamento ed il conseguente ordine di reintegrazione ripristinano integralmente tutte le condizioni preesistenti al licenziamento. Solo se tale adempimento si renda impossibile, per cause non imputabili al datore di lavoro, possono essere adottate quelle modifiche che assicurino comunque il ripristino del rapporto illegittimamente risolto (es. esercizio dello "ius variandi").

 

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