Licenziamento per perdita di appalto
Con sentenza n. 12136 del 9 giugno 2005, la Cassazione ha affermato che, nel caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo costituito dalla cessazione di un appalto, l'onere dell'imprenditore di dimostrare l'impossibilitā di un'altra utilizzazione (nella propria organizzazione) dei lavoratori licenziati non č escluso dall'applicabilitā di norme collettive tese a garantire la rioccupazione del lavoratore presso l'impresa subentrante nell'appalto, atteso il carattere inderogabile della disciplina legislativa in tema di licenziamenti individuali, la quale, considerando giustificato il licenziamento solo se questo costituisca una "extrema ratio", impone all'imprenditore l'obbligo primario di ricercare ogni possibilitā di riutilizzazione dei dipendenti i cui posti di lavoro siano venuti meno (cfr., per un'enunciazione del principio a proposito di appalti concernenti la gestione di mense aziendali, Cass. 10 marzo 1992 n. 2881; Cass. 29 marzo 1990 n. 2550).
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