Licenziamenti collettivi: unico criterio di scelta concordato

 

Con sentenza n. 12781 del 2 settembre 2003, la Cassazione ha affermato che in materia di collocamento in mobilità e di licenziamenti collettivi, il criterio di scelt adottato nell’accordo sindacale tra datore di lavoro ed organizzazioni sindacali può anche essere unico e consistere nella vicinanza al pensionamento, in quanto esso permette di formare una graduatoria rigida e può essere applicato e controllato senza alcun margine di discrezionalità da parte del datore di lavoro. Tuttavia, ove quello della vicinanza al pensionamento sia l’unico criterio prescelto e lo stesso, applicato nella realtà, si riveli insufficiente a individuare i dipendenti da licenziare, esso diviene automaticamente illegittimo se non combinato con altro criterio di selezione interna.

 

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