Licenziamento ed obbligo di “repechage”

 

Con sentenza n. 12810 del 23 maggio 2013, la Cassazione ha affermato che l’onere datoriale circa l’impossibilità relativa alla ricollocazione del dipendente in mansioni analoghe a quelle in precedenza svolte, pur se inteso elasticamente (Cass. n. 777/2003), non può considerarsi assolto attraverso la prova di un’offerta di attività non subordinata, ma autonoma, esterna all’azienda e priva di garanzia sotto l’aspetto economico, come quella di sub – agente, specialmente se ad altri lavoratori siano state offerte alternative lavorative ben più valide sotto l’aspetto sia del lavoro che del reddito.

 

 

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