Revoca del licenziamento

 

Con sentenza n. 12867/2004, la Cassazione ha affermato che la revoca del licenziamento illegittimo di natura disciplinare per inosservanza delle procedure previste dall’art. 7 della legge n. 300/1970, assume validità ed efficacia soltanto se accompagnata dall’offerta di pagamento delle retribuzioni perdute, come sancito dall’art. 18 dello Statuto dei Lavoratori.

 

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