Licenziamento per giustificato motivo oggettivo
Con sentenza n. 13021 del 23 ottobre 2001, la Cassazione si è soffermata sull’onere della prova a carico del datore di lavoro, finalizzata alla sussistenza del giustificato motivo oggettivo. La Suprema Corte ha affermato che lo stesso va contenuto nell’ambito delle circostanze di fatto e di luogo reali. Ciò comporta la verificabilità oggettiva della non compatibilità professionale del lavoratore licenziato con il nuovo assetto organizzativo e la valutazione di altri elementi sintomatici di tale incompatibilità, come la mancata indicazione di alternative occupazionali da parte del dipendente o la mancata assunzione di altri lavoratori.
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