Licenziamento intimato oralmente: inefficacia

 

La Cassazione, con sentenza n. 13543 del 16 settembre 2002, ha affermato che poiché, in tema di licenziamento intimato oralmente l’inefficacia dell’atto consegue alla sua nullità per mancanza della forma scritta "ad substantiam", la domanda con la quale il lavoratore chieda la dichiarazione di nullità del licenziamento non si pone in contrasto con la contestazione del licenziamento per il fatto di essere stato intimato in forma orale; né il fatto che il lavoratore abbia formulato anche altre conclusioni o abbia attivato la procedura conciliativa presso la Direzione provinciale del Lavoro può ritenersi incompatibile con la volontà del lavoratore stesso di far valere l’inefficacia del licenziamento per tale ragione.

 

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