Licenziamento disciplinare
Con sentenza n. 13728 del 19 settembre 2002, la Cassazione ha affermato che spetta unicamente al giudice di merito la valutazione tra i fatti accertati e la sanzione espulsiva inflitta, fermo restando che, nell’ipotesi del dipendente di un istituto di credito, l’idoneità del comportamento contestato a ledere il rapporto fiduciario deve essere valutata con particolare rigore e a prescindere dalla sussistenza di un danno effettivo per il datore.
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