Licenziamento ed inidoneità fisica

 

Con sentenza n. 1373 del 24 gennaio 2005 la Cassazione ha affermato che il licenziamento motivato da inidoneità fisica è legittimo se non è previsto un tempo ragionevole nella ripresa dell’attività. La Suprema Corte ha distinto tra questa e la malattia del lavoratore che comporta l’impossibilità di eseguire la prestazione per un arco temporale determinato e che non consente la risoluzione del rapporto nell’ambito del periodo di comporto. L’inidoneità prescinde dal superamento del periodo e rileva soltanto nel caso in cui si accerti che il prestatore non può più recuperare l’idoneità al lavoro che aveva prima dell’evento.

 

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