Licenziamento per giustificato motivo
La Cassazione, con sentenza n. 13732 del 19 settembre 2002, afferma che la sopravvenuta impossibilità temporanea della prestazione determinata da un evento estraneo al rapporto e non imputabile al dipendente, autorizza il datore di lavoro a recedere dal rapporto, in mancanza di un suo interesse apprezzabile alle future prestazioni lavorative. Ciò presuppone la dimostrazione da parte del datore di lavoro sia delle ragioni tecnico produttive che rendono impossibile le rimozioni del temporaneo impedimento, che le ragioni ostative all’impiego del lavoratore, in mansioni analoghe almeno equivalenti, in luoghi diversi..
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