Recesso ad nutum ed apposizione di un termine

 

Con sentenza n. 14016 del 4 giugno 2013, la Cassazione ha affermato che "l'apposizione di un termine ad un rapporto di collaborazione professionale continuativa può essere sufficiente ad integrare la deroga pattizia alla facoltà di recesso cosi come disciplinata dalla legge, senza che a tal fine sia necessario un patto specifico ed espresso".

La Suprema Corte ha evidenziato come "la previsione della possibilità di recesso ad nutum del cliente nel contratto di prestazione d’opera intellettuale, quale contemplata dall’art. 2337, comma 1, Cc non ha carattere inderogabile e, quindi, è possibile che per particolari esigenze delle parti sia esclusa una tale facoltà di recesso fino al termine del rapporto".

 

 

La Sentenza n. 14016/2013 (fonte Guida al Diritto)

 

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