Reintegrazione del lavoratore e trasferimento successivo

 

Con sentenza n. 14142 del 2 ottobre 2002, la Cassazione ha affermato che è possibile per il datore di lavoro disporre il trasferimento ad altra unità produttiva, dopo la reintegra, se questo è giustificato da comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive, tra le quali non rientra, peraltro, la sostituzione del lavoratore licenziato con altro; inoltre, è possibile che il lavoratore reintegrato venga adibito ad altre mansioni purchè equivalenti e retribuite in misura almeno pari alle precedenti.

 

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