Licenziamento del dirigente
Con sentenza n. 14310 del 5 ottobre 2002, la Cassazione ha affermato che anche dopo l’entrata in vigore della legge n. 108/1990, la limitata tutela del licenziamento del dirigente trova fonte unicamente nella previsione generalmente contenuta nei contratti collettivi, attraverso il richiamo alla "giustificatezza" del provvedimento espulsivo, e cioè ad un requisito il cui contenuto, trattandosi di un istituto di origine contrattuale, va enucleato dal giudice di merito con indagine interpretativa della clausola collettiva ai sensi degli articoli 1362 e ss. del codice civile, censurabile in sede di legittimità solo per vizi di motivazione o per violazione delle regole di ermeneutica contrattuale.
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