Onere della prova in capo al datore per la ricollocazione del lavoratore
Con sentenza n. 14517 del 1 luglio 2011, la Cassazione ha
affermato che il datore di lavoro che adduca a fondamento del recesso la
soppressione del posto di lavoro, cui era addetto il lavoratore licenziato, ha
l’onere di provare non solo che al momento del licenziamento non sussisteva
alcuna posizione di lavoro analoga a quella soppressa, alla quale avrebbe potuto
essere assegnato il lavoratore per l’espletamento di mansioni equivalenti a
quelle dapprima svolte, ma anche di aver prospettato, senza ottenerne il
consenso, la possibilità di un reimpiego in mansioni inferiori rientranti nel
suo bagaglio professionale, purché tali mansioni siano compatibili con l’assetto
organizzativo aziendale insindacabilmente stabilito dall’imprenditore.
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